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Climea srl. opera a Saronno (Varese).
Pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il 2 gennaio la nuova disciplina sanzionatoria D. Lgs 163 del 5 dicembre 2019 per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a
effetto serra.
Il provvedimento, composto da 19 articoli, abroga il precedente decreto legislativo 26 del 2013.
Qui di seguito i principali punti:
- Le imprese certificate che non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16 D.P.R. n. 146 del 2018 le
informazioni delle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento degli impianti contenenti Fgas, entro
trenta giorni dalla data dell'intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro (art. 6 comma 1).
- Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato, indipendentemente dalle modalità di vendita
utilizzata, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro (art. 9 comma 3).
- Le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra, indipendentemente dalle modalità di
vendita utilizzata, senza essere in possesso del pertinente certificato, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro(art. 9 comma 4).
- Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra
agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza acquisire la dichiarazione dell'acquirente, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00
euro (art. 9 comma 5).
- Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata,
che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da
500,00 euro a 5.000,00 euro (art. 9 comma 6).
- Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra
agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a
5.000,00 euro (art. 9 comma 7).
- L'Operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non
effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni
dall'accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro (art. 3 comma 2).
- L'operatore che, entro un mese
dall'avvenuta riparazione dell'apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite, non effettua, avvalendosi di
persone fisiche in possesso del certificato, la verifica dell'efficacia della riparazione eseguita è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro (art. 3 comma 3).
- L'operatore che si avvale di persone fisiche non
in possesso del certificato nell'attività di recupero di gas fluorurati dalle predette apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, al fine di assicurarne il
riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro (art. 7 comma 1).
- L'impresa che prima dello
smaltimento del contenitore di gas fluorurati non provvede affinché i gas fluorurati ivi contenuti siano
recuperati, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro (art. 7
comma 2).
- Sono fatte salve le sanzioni previste per il corretto smaltimento di prodotti ed apparecchiature come disciplinato dalla normativa in materia di rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (art. 7 comma 4).
- Le persone fisiche che svolgono le
attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento, senza essere in possesso del pertinente
certificato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro (art. 8 comma 1).
- Le imprese che svolgono le attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento,
senza essere in possesso del pertinente certificato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000,00 euro a 100.000,00 euro (art. 8 comma 2).
- L'impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento
ad un'impresa che non è in possesso del pertinente certificato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro (art. 8 comma 3).
- I soggetti obbligati, che non effettuano l'iscrizione al Registro telematico nazionale di cui all'articolo 15
dello stesso decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro (art. 8 comma 8).
- L'operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalità
previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro (art. 4 comma 1).
- L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente decreto, è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l'autorità nazionale competente (art. 16
comma 1).